Acque di balneazione

A quasi tutte le Agenzie ambientali (ad eccezione della provincia di Trento, della Lombardia e della Sicilia) è affidato il compito di monitorare la qualità delle acque di balneazione nel periodo della stagione balneare; la normativa prevede il monitoraggio e la classificazione delle acque di balneazione su coste, laghi e torrenti valutando i requisiti del singolo campione nel corso della stagione balneare.

Le norme che regolano il controllo delle acque di balneazione

Si definiscono “acque di balneazione” le “acque superficiali o parte di esse nelle quali l’autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione”.

Dalla stagione balneare 2010 i controlli per verificare dell’idoneità delle acque di balneazione in Italia sono svolti secondo gli indirizzi dettati dalla Direttiva 2006/7/CE1, recepita in Italia con il D.lgs. n. 116/2008 e dal D.M. del 30 marzo 2010.

Con queste norme si introduce anche per la balneazione il concetto di gestione e valutazione del rischio, modificando, di fatto, tutto il sistema di controllo attuato fino ad allora; cambiano i criteri e le definizioni delle acque di balneazione, le frequenze di prelievo ed i parametri da analizzare introducendo la classificazione e la previsione.

La normativa prevede che prima dell’inizio della stagione balneare le Regioni individuino le acque di balneazione, con il relativo punto di monitoraggio, caratterizzate dai profili di balneazione che riportano una descrizione dettagliata dell’area e delle pressioni che insistono sull’area, e determini la durata della stagione balneare.

La normativa che regola la materia deriva da una direttiva europea, per cui in tutti i Paesi europei vengono controllati i medesimi parametri microbiologici. Si tratta di una normativa di tipo sanitario (D.lgs. 116/2008 e DM 30/03/2010), cioè tesa a limitare l’esposizione della popolazione al rischio di contrarre “malattie” derivanti dal contatto con l’acqua contaminata e/o dalla sua eventuale ingestione (o dall’inalazione dell’aerosol), anche per breve tempo.

Dato che le principali patologie associate alla balneazione (gastroenteriti, febbri respiratorie, ecc.) sono correlate (WHO, 2003) a fenomeni di inquinamento fecale, cioè derivanti soprattutto da apporti di reflui urbani (acque di scarico, sia domestiche che industriali, provenienti da insediamenti urbani), per valutare se l’acqua è “contaminata” sono stati scelti solo 2 parametri microbiologici (Escherichia coli ed enterococchi intestinali), indicatori della presenza di tali apporti fecali.

Nel D.M. 30 marzo 2010 sono definiti i valori limite (tabella 1) per ogni singolo campione il cui superamento determina l’interdizione temporanea alla balneazione, attraverso un’ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto, per tutta l’acqua di pertinenza del punto. Successivamente è prevista l’esecuzione di un controllo aggiuntivo, da effettuarsi entro 72 ore, per verificare se trattasi di inquinamento di breve durata. In caso di esito favorevole di quest’ultima analisi è prevista la riapertura dell’area più l’esecuzione di un ulteriore controllo

ParametriAcque
(tipologia)
Valore limite
(D.M.30 marzo 2010)
Enterococchi intestinali (EI)
n./100 ml
Costiere/transizione200
Enterococchi intestinali (EI)
n./100 ml
Interne500
Escherichia coli (EI)
n./100 ml
Costiere/transizione500
Escherichia coli (EI)
n./100 ml
Interne1000

Valori limite per la valutazione di idoneità (balneabilità) durante la stagione balneare (allegato A D.M. 30 marzo 2010)

In ogni punto di campionamento è prevista anche la rilevazione di parametri meteo-marini relativi alle condizioni meteorologiche e allo stato del mare. I campionamenti sono effettuati secondo un calendario prestabilito prima dell’inizio della stagione balneare e comunicato al Ministero della Salute (che lo pubblicherà sul sito web “Portale Acque”) e in ogni caso i campionamenti devono essere eseguiti entro e non oltre 4 giorni dalla data fissata. La frequenza dei controlli deve essere almeno mensile durante la stagione balneare, la cui durata è stabilita dalle Regioni, salvo intensificazione dei controlli (aggiuntivi) nel caso di esito sfavorevole delle analisi (ordinarie) previste dal calendario.

I risultati dei controlli sulle acque di balneazione

I campioni di acqua prelevati nelle diverse aree di balneazione sono trasferiti nei laboratori delle Agenzie, dove le relative analisi hanno una durata di 48h (stabilita dalla legge). Dalla stagione balneare 2020 la metodica analitica adottata permetterà di ridurre a 24h la tempistica necessaria.

Qualora si rilevino superamenti dei limiti ne viene data immediata comunicazione al sindaco competente per territorio al fine di adottare l’ordinanza di divieto (o di revoca quando si tratti invece di rientro nei limiti dopo un superamento). Con la normativa entrata in vigore nel 2010 il sindaco, nel caso di superamento dei limiti accertato dall’Arpa, non ha poteri discrezionali in materia, ma deve necessariamente emanare l’ordinanza di divieto di balenazione.

Per questo, alcune Agenzie hanno messo a punto un sistema di pubblicazione dei risultati delle analisi che, consultando automaticamente la relativa banca dati, ne effettua la pubblicazione sul webIn questo modo si ha un sistema di informazione al pubblico, e ai media, quasi in tempo reale, comunque molto tempestivoche contribuisce a evitare eventuali disguidi che non portino all’emanazione delle ordinanze di divieto di balneazione in presenza di superamenti dei limiti di legge. Il tutto, naturalmente a tutela della salute dei bagnanti.

In ogni caso, sui siti di tutte le agenzie ambientali che insistono sulle coste italiane sono disponibili i dati sempre aggiornati dei risultati dei controlli effettuati durante la stagione balneare (da maggio a settembre) che possono determinare gli eventuali divieti di balneazione da parte dei sindaci.

Alcune Agenzie mettono a disposizione dei cittadini anche delle apposite App, scaricabili gratuitamente, che possono essere usate su smartphone e tablet, che forniscono le stesse informazioni presenti sui siti Web, ma che sfruttano la possibilità data dal Gps presenti in tali apparecchi, per segnalare la situazione relativa alla zona in cui uno si trova.

La classificazione delle acque di balneazione

A fine stagione poi, le Arpa predispongono dei rapporti di sintesi sui risultati del montaggio effettuato, elaborando i dati relativi agli ultimi quattro anni – come prevede la normativa – per proporre alla Regione la classificazione delle aree di balneazione secondo 4 classi di qualità: eccellente, buona, sufficiente, scarsa.

La classe “scarsa” comporta l’eventuale adozione di un divieto permanente di balneazione per motivi igienico-sanitari, fino ad avvenuto risanamento.

Questa classificazione avviene sulla base di uno specifico algoritmo previsto dalla normativa che tiene conto degli andamenti statistici (90° o 95° percentile) dei dati di 4 anni, che determinano il giudizio di qualità (classificazione) delle acque di balneazione.

Successivamente il D.M. del 19 aprile 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2018) ha ampliato il controllo delle acque di balneazione aggiornando le procedure operative per la gestione delle proliferazioni delle predette specie algali potenzialmente tossiche (Cianobatteri e Ostreopsis ovata) in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche al fine di fornire indicazioni alle strutture territoriali preposte al monitoraggio; il Ministero ha ritenuto che le suddette linee guida debbano essere adottate attraverso la loro pubblicazione nei Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità quali criteri di indirizzo per l’effettuazione dei monitoraggi in caso di presenza di Ostreopsis ovata e Cianobatteri.


  • Di seguito proponiamo i link alle pagine dedicate delle diverse Agenzie ambientali, che utilizzano modalità di presentazione delle informazioni abbastanza eterogenee.

Piemonte (laghi)

Liguria

Trentino Alto Adige (laghi)

Friuli Venezia-Giulia

Veneto

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Umbria (laghi)

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia [il monitoraggio delle acque di balneazione non rientra fra le competenze di Arpa Sicilia]

Sardegna

Alcune agenzie forniscono queste informazioni anche attraverso delle APP per dispositivi mobili (smartphone e tablet):

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