Il ruolo tecnico di supporto e di controllo delle Agenzie ambientali

In tema di bonifica dei siti inquinati il ruolo tecnico delle Agenzie ambientali è fondamentale per garantire azioni adeguate di controllo e di supporto alle imprese e alle decisioni delle autorità amministrative. Non mancano criticità che potrebbero trovare soluzione con la piena applicazione delle legge 132/2016.

Articolo pubblicato in Ecoscienza 4/2017

A poco più di dieci anni dall’entrata in vigore del Dlgs 152/2006 
che disciplina la bonifica dei
siti contaminati (Titolo V), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente vedono la propria azione incentrata su cinque grandi temi:

  1. ruolo tecnico di conoscenza delle situazioni di contaminazione
  2. ruolo tecnico di garanzia
  3. ruolo tecnico di supporto alle decisioni
  4. ruolo tecnico di supporto all’elaborazione di Linee guida del Sistema nazionale a rete di protezione dell’ambiente (Snpa)
  5. ruolo tecnico di supporto alle imprese.Ne consegue che la conoscenza del territorio, propria delle Agenzie, rappresenta il pilastro su cui l’azione delle stesse è incentrata. Questo permette da un lato di garantire le dovute azioni di controllo e le più opportune azioni di garanzia, attraverso lo strumento della validazione, ai soggetti pubblici e privati variamente coinvolti. Ed è grazie alla loro presenza sul territorio che le Agenzie possono 
essere le artefici di quel ruolo tecnico 
di supporto alle decisioni da parte delle amministrazioni, variamente responsabili dei procedimenti di cui al Titolo V (ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regioni, Province e Comuni), e di supportarle anche negli strumenti pianificatori.È in quest’ambito che il Sistema nazionale di protezione ambientale dovrà garantire una più capillare e uniforme presenza sul territorio anche attraverso la ridefinizione di Linee guida esistenti e/o promuovendone di nuove.
    È, infine, attraverso tutti questi strumenti che le Agenzie potranno garantire anche un supporto alle imprese che vedranno uniformato l’operato del sistema agenziale sul territorio nazionale. I ruoli descritti sono stati riconosciuti dal legislatore che, dall’entrata in vigore del Dlgs 152/2006 a oggi, ha attribuito sempre maggior valenza alle azioni di organo di controllo delle Agenzie. 
Infatti, già il comma 12 dell’art. 242
 del Dlgs 152/2006 prevedeva che le indagini e le attività istruttorie nei
 siti contaminati fossero svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

Altrettanto importante risulta l’art. 248 del Testo unico ambientale quando specifica che il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato, siano accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione, 
sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.
Le Agenzie rivestono,
 per il Testo unico ambientale, lo stesso ruolo anche nei confronti del ministero dell’Ambiente e della tutale del territorio e del mare ex art. 252.

Ma è con l’art. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) che per la prima volta il legislatore affida un compito attivo e proattivo alle Arpa/Appa, definendo altresì le tempistiche entro
le quali si svolge il loro operato e in assenza di un progetto precedentemente approvato. Ultimati infatti gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il piano di caratterizzazione all’autorità di cui agli articoli 242 o 252 per verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso.
 L’esecuzione di tale piano è effettuata
 in contraddittorio con l’Agenzia territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne
 dà comunicazione all’autorità titolare 
del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Detta validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente territorialmente competente – che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione dei suoli – costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica dei suoli.

Ruolo medesimo è attributo alle Agenzie nell’applicazione dei disposti di cui all’art. 34 del Dl 133/2014 convertito in legge 164/2014. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono infatti essere realizzate a specifiche condizioni alcune specifiche tipologie di interventi e
 opere (interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi
 di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse); in quest’ambito le Agenzie operano autonomamente entro il termine perentorio di trenta giorni concordando, ed eventualmente stabilendo, particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell’intervento, nonché del piano di dettaglio della caratterizzazione nelle aree non ancora caratterizzate;
 nel caso in cui nell’area oggetto degli interventi o delle opere siano in corso attività di messa in sicurezza operativa 
il proponente, previa comunicazione all’Arpa/Appa da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare 
la realizzazione degli interventi e
 delle opere. In entrambi i casi l’unica interfaccia pubblica dei proponenti risiede nelle Agenzie, che grazie alle loro competenze tecniche possono garantire l’esecuzione delle opere previste.

Se comunque da un lato il legislatore attribuisce più precisi e puntuali compiti di controllo alle Agenzie, dall’altro le stesse 
si trovano spesso ad affrontare difficoltà nel rispetto alla garanzia delle tempistiche imposte, sia a livello istruttorio, sia per presenza sul territorio, sia per le analisi in contraddittorio.
È in questo contesto che la legge 132/2016 dovrebbe permettere – attraverso la predisposizione del catalogo delle prestazioni (attuale e in prospettiva) e attraverso le prestazioni minime garantite (Lepta) – di soddisfare le necessità dei responsabili dei procedimenti amministrativi e delle aziende, ma anche del decisore politico, ricercando un nuovo equilibrio tra la programmazione delle attività delle Agenzie tra centro e periferia.

Luca Marchesi – Presidente AssoArpa
www.assoarpa.it

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