Ecolabel europeo e appalti verdi

Gli appalti verdi sono un processo in base al quale le autorità pubbliche cercano di procurarsi beni, servizi e opere con un ridotto impatto ambientale lungo tutto il loro ciclo di vita. L’Italia è tra le poche nazioni in Europa ad aver stabilito come obbligatoria l’introduzione dei criteri ambientali all’interno delle gare di appalto; ciò è avvenuto prima con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (cd. Collegato Ambientale) e poi con le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016).

Il codice stabilisce:

  • l’obbligo di introdurre i Criteri Ambientali Minimi (CAM) almeno nelle specifiche tecniche e clausole contrattuali a prescindere dall’importo dell’approvvigionamento (art. 34);
  • la possibilità di valutare le offerte sulla base del costo del ciclo di vita dei prodotti includendo tutti i tipi di costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti (art. 96);
  • la riduzione del il deposito cauzionale agli operatori economici che possiedono determinate certificazioni ambientali e/o etiche (art. 93);
  • la possibilità di imporre un’etichettatura ambientale specifica come mezzo esclusivo di conformità ai criteri ambientali e sociali richiesti (art. 69).

Ecco i riferimenti all’Ecolabel nel codice Appalti:

Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento ,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)

In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso.