Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente approva il nuovo Piano di comunicazione 2025-2027

Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha approvato il nuovo Piano di comunicazione, con valenza triennale 2025-2027, per coordinare le attività di comunicazione e informazione di Ispra e delle Agenzie ambientali di Regioni e Province autonome. Il documento si inserisce nel quadro della programmazione generale triennale delle attività definite a inizio anno e rimarca l’impegno a diffondere in maniera sempre più incisiva i dati e le conoscenze degli enti di protezione ambientale.

Fonte ufficiale della conoscenza dell’ambiente in Italia, l’Snpa lavora per diffondere in maniera rigorosa, più capillare e accessibile a tutti, i dati sullo stato degli ecosistemi e delle risorse naturali, oltre che per contribuire a promuovere la cultura della sostenibilità. Gli strumenti della comunicazione devono essere al passo con i tempi per cui occorre perseguire in maniera più incisiva, anche con modalità coordinate a livello nazionale, le azioni necessarie ad avvicinare la conoscenza tecnico-scientifica alla vita quotidiana dei cittadini mediante le tecnologie e i linguaggi più adatti.

La rete dei comunicatori dell’Snpa lavorerà, tra l’altro, per creare nuovi strumenti e canali che facilitino il contatto con i giovani, invogliandoli a cogliere le nuove sfide ambientali con approccio informato e scientifico, anche in collaborazione con le Arpa impegnate in attività di educazione ambientale.

(immagine unsplash.com, modificata)

3 pensieri su “Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente approva il nuovo Piano di comunicazione 2025-2027

  1. Ho richiesto ufficialmente (sono il presidente di un Comitato che si occupa di salute e ambiente) di fornire istruzioni chiare a tutte le Arpa e Appa sull’obbligo di denuncia penale art 331 cpp per il reato 674 cp (getto pericoloso di cose) quando si verificano emissioni odorigene moleste che si suppone possano aver superato la soglia della normale tollerabilita’ (o della stretta tollerabilita’) ex art. 844 cc tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale citata anche nell’ultimo documento tecnico pubblicato sul vostro sito. Ricordo che l’obbligo di denuncia sussiste anche quando si ha il mero fumus del reato poiche’ spettera’ alla magistratura verificare se sono state superate o meno le suddette soglie. N.B. il reato 674 secondo alcune sentenze sussiste anche se l’impianto e’ autorizzato e non sono state superate le soglie massime di inquinamento consentite dall’autorizzazione. CREDO SIA MOLTO URGENTE CHIARIRE I DUBBI APPLICATIVI DELLE NORME E DELLA GIURISPRUDENZA, CONFRONTANDOSI AD ESEMPIO CON LA RETE DELLE PROCURE IN MATERIA AMBIENTALE!! Pubblicare poi le istruzioni sul vostro sito per consentire a tutti i cittadini italiani di sapere come devono comportarsi i funzionari delle Agenzie in presenza delle esalazioni.. GRAZIE

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