Come esercitare il diritto di accesso documentale

L’istanza va presentata all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Agenzia/Istituto appartentente al SNPA (compila on line il MODULO predisposto, in alternativa scarica, compila ed invia il modulo cartaceo all’Ente di competenza).

La richiesta può anche essere informale ovvero solo verbale presso l’Ufficio che detiene l’atto o l’informazione. L’interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l’individuazione del documento richiesto, spiegando le ragioni delle richiesta. L’ufficio risponde immediatamente e senza formalità.

La richiesta deve essere scritta e motivata. Nella richiesta deve indicarsi specificatamente l’interesse personale, concreto e attuale che giustifichi il ricorso all’accesso agli atti.

La visione dei documenti è gratuita. L’estrazione di copie è eventualmente soggetta al pagamento del costo di riproduzione che sarà comunicata direttamente all’interessato dopo l’individuazione degli atti richiesti. 

Il procedimento, se non diversamente stabilito dalla legge o determinato espressamente dall’Istituto/Agenzia, deve concludersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.

Limiti ed esclusioni

L’accesso può essere oggetto di esclusione, differimento, limitazione e divieto temporaneo. In tutti questi casi, l’Amministrazione deve darne espressa motivazione. Non sono ammesse richieste generiche di “intere categorie di documenti”, che comportino lo svolgimento di attività di indagine o di elaborazione da parte degli Uffici. 

Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:

• i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale,corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60 del D.lgs. n. 196/2003;

  • i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;
  • i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi;
  • i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
  • i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dall’Amministrazione.

Controinteressati:

Nel caso in cui l’Amministrazione individui dei soggetti controinteressati, è tenuta a dare loro comunicazione della presentazione dell’istanza di accesso ricevuta. I controinteressati hanno dieci giorni per presentare la loro motivata opposizione alla richiesta. 

Tutela Amministrativa/Giurisdizionale

Qualora l’Amministrazione non dovesse rispondere alla richiesta o contro il provvedimento di rifiuto espresso, di limitazione e differimento dell’accesso, il richiedente può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o in alternativa alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero al Difensore Civico territorialmente competente. In quest’ultimo caso il termine di trenta giorni, per proporre ricorso al T.A.R., decorre dalla data di ricevimento dell’esito dell’istanza al Difensore Civico.

La Commissione per l’accesso entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame si pronuncia sulla determinazione di diniego o di differimento all’accesso. Se la Commissione non si pronuncia dinanzi a tale istanza, questa si intende respinta. Se la Commissione invece ritiene illegittimi i provvedimenti di diniego o differimento all’accesso, ne informa il richiedente e l’Amministrazione interessata. Se quest’ultima non emana un provvedimento confermativo del diniego o del differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione l’accesso è consentito.

Ultimo aggiornamento 23 ottobre 2020