Come esercitare il diritto di accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso generalizzato non deve essere motivata. Nella richiesta devono indicarsi specificamente i documenti, gli atti o le informazioni oggetto di accesso. Il rilascio di documenti o dati in forma cartacea o elettronica è gratuito salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall’Amministrazione per la riproduzione. L’istanza va presentata all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Istituto/Agenzia appartenente al SNPA (compila on line il MODULO predisposto, in alternativa scaricare, compilare ed inviare il modulo cartaceo all‘Ente di competenza)

L’Amministrazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, provvede a concludere il procedimento.

Limiti ed esclusioni

Nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole tale da compromettere il buon funzionamento dell’Amministrazione, quest’ultima può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016). Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a effettuare indagini sulle informazioni detenute dall’Amministrazione. L’accesso può essere negato (con espressa motivazione) per la tutela di interessi pubblici e privati.

Il rifiuto per la tutela di interessi pubblici deve essere inerente a:
a) sicurezza pubblica e ordine pubblico;
b) sicurezza nazionale;
c) difesa e questioni militari;
d) relazioni internazionali;
e) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) conduzione indagini su reati e loro perseguimento;
g) regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso è altresì rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) protezione dei dati personali;
b) libertà e segretezza della corrispondenza;
c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Controinteressati:

Nel caso in cui l’Amministrazione individui dei soggetti controinteressati, è tenuta a dare loro comunicazione della presentazione dell’istanza di accesso ricevuta. I controinteressati hanno dieci giorni per presentare la loro motivata opposizione alla richiesta.
Anche i controinteressati, in caso di non accoglimento della loro proposta di diniego dell’accesso, possono presentare richiesta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT/RT).

Il RPCT decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dall’istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis, comma 2, lettera a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorno dalla richiesta. Gli stessi termini valgono nel caso in cui la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell’istanza nonostante la sua opposizione.

Avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT/RT, il richiedente ed il controinteressato possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme del rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dall’art. 116 del Codice del processo amministrativo.

Tutela Amministrativa/Giurisdizionale

In caso di ritardo, mancata risposta o diniego, il richiedente può chiedere il riesame al RPCT/RT compilando e inviando il MODULO predisposto (in alternativa scaricare, compilare ed inviare il modulo cartaceo all‘Ente di competenza). IL RPCT/RT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Il RPCT/RT può interpellare il Garante per la protezione dei dati personali laddove l’accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT/RT trasparenza è sospeso.

In alternativa può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (in caso di ISPRA) ovvero al Difensore Civico competente per ambito territoriale (nel caso di ARPA/APPA).

Ultimo aggiornamento 23 ottobre 2020