Come esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali

La richiesta di accesso alle informazioni ambientali non deve essere motivata.

Nella richiesta deve indicarsi specificamente l’informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo).

Il rilascio di documenti o dati in forma cartacea o elettronica è gratuito salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall’Amministrazione per la riproduzione o per le attività di ricerca ed elaborazione da parte dell’Ente competente connesse alla documentazione richiesta.

L’istanza va presentata all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Agenzia/Istituto appartentente al SNPA (compila il MODULO predisposto, in alternativa scarica, compila ed invia il modulo cartaceo all’Ente di competenza).

L’Amministrazione ha, trenta giorni di tempo dal ricevimento dell’istanza, per concludere il procedimento, a meno che la richiesta sia così complessa da consentire alla P.A. di protrarre il termine di ulteriori trenta giorni.

Esclusioni:

L’accesso all’informazione ambientale e’ negato quando la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio:

  • alla riservatezza degli atti delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
  • alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla  possibilità  per l’Amministrazione di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti;
  • alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela  di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà  ndustriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
  • ai diritti di proprietà intellettuale;
  • alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione  dell’informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a  meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
  • alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

Tutela Amministrativa/Giurisdizionale

Qualora l’Amministrazione non dovesse rispondere alla richiesta o contro il provvedimento di rifiuto espresso, di limitazione e differimento dell’accesso, il richiedente può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o in alternativa alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione per l’accesso entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame si pronuncia sulla determinazione di diniego o di differimento all’accesso. Se la Commissione non si pronuncia dinanzi a tale istanza, questa si intende respinta. Se la Commissione invece ritiene illegittimi i provvedimenti di diniego o differimento all’accesso, ne informa il richiedente e l’Amministrazione interessata. Se quest’ultima non emana un provvedimento confermativo del diniego o del differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione l’accesso è consentito.

Ultimo aggiornamento 24 giugno 2020