Arpa Lombardia, i controlli sugli stabilimenti che detengono sostanze pericolose

A seguito dell’incidente avvenuto a Seveso (MB) nel 1976 è iniziato, prima a livello europeo e poi a livello nazionale, il processo di regolamentazione degli aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidente rilevante (RIR). Rischi che, a differenza di quelli connessi a eventi naturali, sono associati alla presenza sul territorio di stabilimenti che utilizzano o detengono alcune sostanze pericolose che potrebbero costituire una fonte di pericolo e provocare danni alla salute umana e all’ambiente.

In Regione Lombardia, attualmente (agosto 2020) sono presenti 262 aziende RIR, così suddivise nelle varie province secondo le due categorie individuate dalla normativa in base ai quantitativi di sostanze pericolose detenute (SSI: Stabilimenti di Soglia inferiore; SSS: Stabilimenti di Soglia superiore):

Il numero di aziende RIR non è fisso ma cambia nel tempo e l’elenco ufficiale viene predisposto da Regione Lombardia – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in base ai dati comunicati dall’Ispra a seguito di istruttorie sulle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti soggetti alla Seveso. L’elenco è consultabile sul sito del Mattm a questo link: https://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0

Che cosa fa Arpa Lombardia?

  • fa parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR) e partecipa alle sedute periodiche nel corso delle quali si analizzano le risultanze del gruppo di lavoro sulle istruttorie, si presentano gli esiti delle verifiche ispettive, si valutano i NOF (nulla osta di fattibilità) e si esprime il parere di compatibilità territoriale nel caso di nuovi insediamenti RIR in assenza dello specifico elaborato tecnico sui rischi di incidente rilevante (ERIR)
  • valuta i rapporti di sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore su mandato del Comitato Tecnico regionale (CTR)
  • verifica i sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) per gli stabilimenti di soglia inferiore (SSI) e di soglia superiore (SSS), su mandato rispettivamente di Regione Lombardia e del CTR, sulla base di una programmazione effettuata ogni anno
  • effettua controlli sulle cosiddette aziende “sottosoglia”
  • su richiesta delle Autorità competenti vigila sul mantenimento delle misure di sicurezza e verifica l’attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni fatte agli stabilimenti nel corso delle attività di istruttoria e di ispezione
  • su richiesta delle Autorità competenti, svolge attività di indagine post incidentali
  • svolge attività di supporto in fase emergenziale e post emergenziale alle Autorità competenti per la verifica della messa in sicurezza, per quanto attiene agli aspetti ambientali
  • supporta le prefetture nella redazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE)
  • partecipa a tavoli regionali e nazionali per la redazione di linee guida e/o istruzioni operative inerenti i rischi di incidente rilevante
  • partecipa al Coordinamento nazionale per l’applicazione uniforme della normativa Seveso sul territorio nazionale
  • partecipa al gruppo di Lavoro costituito per l’individuazione degli stabilimenti o dei gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (il cosiddetto “effetto domino”)
  • effettua corsi di educazione e formazione agli Enti Locali sulla tematica RIR

La direttiva Seveso

Attualmente la normativa di riferimento è costituita dal Decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/18/UE – la Seveso III – relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il D.lgs. 105/2015 è entrato in vigore il 29 luglio 2015 e ha aggiornato, completato e razionalizzato la normativa precedente al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste (allegati da A ad M) diventando di fatto il testo unico in materia di rischio di incidente rilevante.

Gli stabilimenti che rientrano nell’applicazione del D.lgs. 105/2015 per la presenta di sostanze pericolose -caratterizzate da pericoli per la salute (tossicità acuta 1,2,3 o STOT SE 1) e/o pericoli fisici (ad es. infiammabili esplosivi) e/o pericoli per l’ambiente (ecotossicità acuta 1 e cronica 1 e 2) – si dividono, in base ai quantitativi detenuti, in:

  • Stabilimenti di Soglia Inferiore (SSI) – quelli con i quantitativi minori (tra colonna 2 e colonna 3 dell’allegato 1 parte 1 e 2 del D.lgs. 105/2015);
  • Stabilimenti di Soglia superiore (SSS) – quelli con i quantitativi maggiori (superiori a colonna 3 dell’allegato 1 parte 1 e 2 del D.lgs. 105/2015).

Nel caso in cui in uno stabilimento non siano presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità limiti corrispondenti alle soglie previste dalla parte 1 e dalla parte 2 dell’allegato 1 al D.lgs. 105/2015, si deve applicare la regola della sommatoria prevista alla nota 4 dello stesso allegato 1 che deve essere applicata per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente.

Gli stabilimenti che detengono un quantitativo di sostanze pericolose inferiori ai valori soglia previsti dalla colonna 2 alla parte 1 e/o alla parte 2 dell’allegato 1 o che non raggiungono il valore previsto dall’applicazione della regola della sommatoria (nota 4) non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Seveso e vengono definiti stabilimenti “sottosoglia”.

I Gestori degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015sono obbligati a trasmettere una notifica (art. 13 del D.Lgs. 105/2015) alle autorità competenti, al Mattm tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al Comune e al Comando provinciale dei VVF.  Attraverso l’invio della notifica è possibile redigere periodicamente l’inventario nazionale degli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso.

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