Nuova legge per Arpa Valle d’Aosta: il Sistema e le specificità regionali

Trascorsi più di vent’anni dalla sua istituzione, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato, a fine marzo, una legge di riforma dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta (Arpa), in considerazione della profonda evoluzione della normativa ambientale in questo ventennio, e  alla luce dell’istituzione del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), con legge 28 giugno 2016, n. 132.

Trascorsi più di vent’anni dalla sua istituzione, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato, a fine marzo, una legge di riforma dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), in considerazione della profonda evoluzione della normativa ambientale in questo ventennio, e  alla luce dell’istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), con legge 28 giugno 2016, n. 132.

La legge regionale, che stabilisce la nuova disciplina dell’Agenzia, segue ad un percorso di confronto tra i vertici di ARPA e l’Amministrazione regionale, e presenta importanti elementi di valorizzazione e sviluppo:

  • la riaffermazione del ruolo dell’Agenzia quale ente regionale preposto al monitoraggio dello stato dell’ambiente e al controllo delle fonti e dei fattori fisici, chimici e biologici di pressione sulle matrici ambientali;
  • il consolidamento delle attività di monitoraggio dei parametri ambientali correlabili con le dinamiche globali di cambiamento meteo-climatico;
  • il riconoscimento del ruolo dell’Agenzia nelle attività di divulgazione e informazione sui temi ambientali, nonché nella programmazione e attuazione di programmi di formazione e di educazione ambientale, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e universitarie;
  • la collaborazione con le strutture regionali competenti per la predisposizione, l’attuazione e il monitoraggio di piani regionali attinenti al tema ambiente – salute, con effettuazione dei controlli per la caratterizzazione dei fattori ambientali connessi alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione collettiva;
  • l’inclusione, fra le attività istituzionali, della ricerca applicata in campo ambientale, inerente allo sviluppo e al continuo approfondimento delle conoscenze necessarie per il conseguimento delle finalità previste dalla legge istitutiva stessa;
  • la conferma del modello di collaborazione con il Corpo Forestale Valdostano, per il quale l’ARPA svolge un ruolo di supporto tecnico nelle attività di vigilanza ambientale;
  • il rafforzamento del ruolo di ARPA nei circuiti di Protezione civile.

Quanto sopra rappresentato non esaurisce il contenuto della rinnovata missione istituzionale dell’Agenzia, che potrà essere reperito nel testo di legge (l.r. 29 marzo 2018, n. 7), ad oggi ancora non pubblicato, e che potrà essere scaricato dal sito di ARPA Valle d’Aosta, non appena sarà conclusa la fase di pubblicità legale.

In sintesi, nonché esplicitamente affermato nel testo della legge, lo svolgimento delle attività istituzionali di ARPA dovrà assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (i LEPTA) del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, estendendone la portata, in relazione alla specificità territoriali o ad esigenze specifiche, operando naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La dimensione territoriale viene dunque valorizzata, nel contesto operativo nazionale di sistema, secondo criteri di sviluppo e armonizzazione.

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