Luca Marchesi, presidente AssoArpa, sulla Finanziaria

Nel testo della legge di stabilità per il 2018 approvato ieri alla Camera è finalmente inserita una norma che rimuove alcuni irragionevoli vincoli per le assunzioni, fino ad oggi applicati alle Arpa.
È un buon risultato, che giunge al termine di un percorso lungo e complesso e dopo molti altri tentativi andati a vuoto.

Ne ho parlato e scritto a più riprese, in questi ultimi mesi, come di una necessità assoluta per un serio take-off del SNPA. E ci abbiamo molto lavorato come ASSOARPA, oltre che d’intesa con i vertici di ISPRA.
Un ringraziamento va ai Parlamentari che hanno seguito la cosa, nel tempo e nelle diverse fasi: Chiara Braga, Stefano Vaccari, Ermete Realacci, Massimo Caleo, Alessandro Bratti. E naturalmente, per il Governo, alla Sottosegretario all’Ambiente con delega al SNPA, Barbara Degani.

Ora come AssoArpa lavoreremo interloquendo con le Regioni per una applicazione il più possibile ampia, omogenea ed estensiva della norma. (punti 563 e 564 n.d.r.).
Nel testo finale (punto 558 n.d.r.) della manovra finanziaria è stato accolto, relativamente all’istituzione dell’Agenzia ItaliaMeteo (punto 549 e ss. n.d.r.) , un importante emendamento che salvaguarda gli investimenti (in termini di risorse e di competenze) fatti in questi anni dalle Regioni nei Servizi meteorologici regionali, in specie delle ARPA. È un buon risultato, che migliora ulteriormente l’impianto di un provvedimento positivo – laddove mira a garantire il rafforzamento delle attività di meteorologia e climatologia, le indubbie necessità di coordinamento, la rappresentanza unitaria all’estero, la ricerca e la formazione, l’estensione dei servizi previsionali a tutto il territorio nazionale – mettendo però contestualmente a valore le nostre eccellenze regionali e garantendo i fondamentali servizi operativi già oggi erogati dalle Agenzie del SNPA.

Per ottenere questo risultato è stata molto importante l’azione coordinata delle Regioni (FVG e Emilia-Romagna in testa, con le assessore Sara Vito e Paola Gazzolo) e del SNPA (ISPRA, ARPA FVG, ARPAV, ARPAE, ARPA Lombardia ecc.), anche per la proficua e positiva interlocuzione con il MATTM e con il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Adesso bisognerà seguire con molta attenzione la fase dei decreti attuativi, un passaggio delicato in cui possiamo davvero produrre sinergie ed importante valore pubblico.


Il testo della finanziaria approvato dal Parlamento, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Gli articoli della legge in cui è citato il SNPA e/o ISPRA-ARPA-APPA e/o SINANET

304. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono le seguenti modifiche:
(…) b) all’articolo 241-bis, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell’ARPA e dei comuni competenti per territorio.
4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell’ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all’articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. (…)
4-octies. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, l’ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

537. La società Sogin Spa provvede alla realizzazione delle attività indicate all’articolo 1, punto 1.1, dell’Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell’energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del centro comune di ricerca ubicato nel comune di Ispra, stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009.


558.
Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell’Agenzia (ItaliaMeteo n.d.r.) e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l’Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l’efficienza del sistema meteorologico.


563.
Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l’efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, per il triennio 2018-2020, a procedere all’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il turn over previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale fine, nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all’approvazione delle regioni di riferimento. L’entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.


564.
Per le finalità assunzionali di cui al comma 563, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell’area di contrattazione collettiva della sanità.

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